In sintesi. La sicurezza deve essere impostata fin dalla progettazione. La presenza di più imprese incide su coordinatori e PSC; la prevenzione incendi dipende dall'attività e dalle soglie del D.P.R. 151/2011.
Riferimenti principali
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Titolo IVSalute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151Attività soggette e categorie A, B e C.
- D.M. 3 agosto 2015Codice di prevenzione incendi e successive modifiche.
- Regole tecniche verticaliDisposizioni specifiche per le diverse attività.
Aspetti da valutare
- Ruoli di committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE.
- Più imprese, notifica preliminare, PSC, POS e fascicolo.
- Idoneità tecnico-professionale e costi della sicurezza.
- Lavori in quota, ponteggi, scavi e demolizioni.
- Attività soggette e relativa categoria antincendio.
- Valutazione progetto, SCIA, rinnovo e gestione della sicurezza.
- Applicabilità del Codice e delle regole tecniche verticali.
